Legislazione vigente

Legge 16 dicembre 1985 n.752

(Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. (GU n.300 del 21-12-1985). Questa legge ha dato mandato alle Regioni di regolare la raccolta sul proprio territorio, stabilendo alcune regole comuni:

 

- è vietato commercializzare tartufi immaturi o non appartenenti alle 9 specie elencate;
- la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, compresi i pascoli;
- la raccolta nelle tartufaie "coltivate" ed in quelle "controllate" compete ai titolari della loro conduzione, se debitamente autorizzate, delimitate e segnalate;
- la raccolta tramite zappatura, sarchiatura ed aratura è severamente punita in quanto uccide il fungo;
- è vietato l'utilizzo del maiale per la ricerca del tartufo, a causa dei danni ambientali provocati da questo animale nella   ricerca.

 

Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31

(Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

 

Legge regionale 1 febbraio 2010 n.3 

(Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31. Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

 

Elenchiamo di seguito le norme comportamentali tratte dalla legislazione vigente.

Legge della Regione Lombardia 8 luglio 1989,- n. 24.

E consentita la sola raccolta dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752.

  • La raccolta e consentita nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, nei periodi- stabiliti annualmente dai calendari di raccolta.
  • La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato.
  • Lo scavo con attrezzo (vanghetto o zappetta) deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte del cane, e deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia iniziato.
  • È fatto obbligo di riempire, con il terriccio asportato, le buche create dall'estrazione dei tartufi.
  • E vietata la raccolta dei tartufi immaturi.

La raccolta dei tartufi é comunque vietata:

  • nelle riserve naturali integrali o orientate micologiche, fatte salve le regolamentazioni specifiche;
  • nelle aree di nuovo rimboschimento prima che siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;
  • nelle aree di particolare valore scientifico, indicate nelle carte delle vocazioni tartufigene.

Infine si ricorda che nel territorio delle aziende faunistiche di cui all'art. 18 della LR. 31 luglio 1978, 11. 47, la raccolta dei tartufi é consentita nelle ore notturne e nelle giornate di silenzio venatorio.